Obblighi per le aziende certificate per i gas fluorurati
In seguito al Decreto emanato il 16 novembre 2018 DPR 146/2018 che abroga il D.P.R. n. 43/2012 e attua il Regolamento UE 517/2014 (e il 2015/2066, 2067) è obbligatorio il patentino da frigorista per il personale e per le imprese che effettuano operazioni (controllo perdite, recupero, installazione, manutenzione o riparazione) su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, che contengono più di 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra (HFC).
Le aziende sono tenute ad inviare una dichiarazione al Ministero dell’Ambiente attraverso la quale specificano la quantità di emissioni prodotte durante l’anno precedente.
In concomitanza con la certificazione del proprio personale, l’impresa deve certificarsi e predisporre un Piano Della Qualità. Come menzionato dai diversi regolamenti, la certificazione delle imprese prevede:
- Piano Qualità – predisporre un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità del servizio offerto.
- Strumentazioni e procedure – l’impresa deve fornire al proprio personale gli strumenti e le procedure necessarie allo svolgimento delle attività.
- Idoneo numero di personale certificato – l’impresa deve impiegare personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto. Ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata.
La certificazione delle imprese ha durata di 5 anni. Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, dovranno essere effettuate due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) e le restanti verifiche documentali con cadenza annuale.
Obblighi previsti per le imprese e gli operatori coinvolti nelle varie fasi del ciclo di vita degli f-gas.
Gli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio dovranno tenere il:
- Fino al 24 settembre 2019 aveva valore legale il registro cartaceo, da conservare per 5 anni; a partire dal 25 settembre 2019 , tale obbligo sarà rispettato mediante la comunicazione che installatori e manutentori trasmetteranno alla banca dati, dalla quale l’operatore potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
- Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’obbligo relativo alla comunicazione ISPRA delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati