Componenti di sicurezza di un ascensore – Il D.P.R. n. 162/1999 elenca all’articolo 15 le attività di manutenzione che devono essere effettuate sugli ascensori:
Art. 15. – Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi:
a) a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti
con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
A tal scopo scopriamo un pò più da vicino quali sono i componenti di sicurezza di un ascensore da sottoporre ad attività di manutenzione.
In materia di componenti di sicurezza di un ascensore il D.P.R. 23/2017 che recepisce la Direttiva 2014/33/UE dette le indicazioni da seguire nell’adeguamento e nella sostituzione dei componenti sugli ascensori di vecchia costruzione.
• Contatti elettrici di sicurezza
• Blocco porte e serrature
• Paracadute
• Limitatore di velocità
• Funi
• Catene
Per informazioni sul patentino ascensorista