Obblighi per le persone Regolamenti gas fluorurati
Obblighi previsti per le persone secondo:
- regolamento UE 2015/2067 che abroga CE 303/2008 – 304/2008
- regolamento UE 2015/2066 che abroga il regolamento 305/2008 – 306/2008 – 307/2008
Devono iscriversi al Registro Telematico le persone che svolgono le seguenti attività:
- Controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati (Regolamento(CE) n.303/2008)
- Controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 304/2008)
- Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (Regolamento (CE) n.305/2008)
- Recupero di solventi a base di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n.306/2008)
- Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n.307/2008.
La pratica di iscrizione serve a tutte le persone che intendono svolgere le attività sopra indicate:
- Iscriversi al registro nazionale (l’iscrizione è obbligatoria per esercitare l’attività)
- Richiedere alla Camera di commercio, nel caso di attività di cui ai Regolamenti (CE) 303 e 304, il certificato provvisorio che consente di operare per 6 mesi dalla data del rilascio in attesa della certificazione.
- Ottenere successivamente:
- il certificato rilasciato dagli organismi di certificazione
- l’attestato rilasciato dagli organismi di attestazione (per la sola attività di cui al Regolamento (CE) n. 307/2008, recupero dagli impianti di condizionamento dei veicoli).