Requisiti Standard Controllo Perdite
Il Regolamento (CE) n. 1516/2007 stabilisce, conformemente al regolamento UE 517/2014 che abroga il regolamento UE 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.
Il presente regolamento non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra.
Secondo il Regolamento l’operatore è tenuto ad indicare:
- I suoi dati, quale il nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «il registro dell’apparecchiatura».
La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria o le pompe di calore è indicata nel registro dell’apparecchiatura.
Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria o della pompa di calore non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato. Una volta individuata la causa della perdita, questa viene inserita nel registro dell’apparecchiatura.