Libretto Impianti F Gas
Superata la prima fase di transizione, i tecnici e le imprese certificate saranno le sole abilitate a compilare il registro di impianti dovendo inserire i dati e il numero di certificazione.
Il Dpr 15 febbraio 2006 n.147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006 n. 85, (Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, di cui al regolamento (Ce) n. 2037/2000) stabilisce che il gestore deve custodire un libretto d’impianto in cui debbano essere registrare le operazioni di recupero e di riciclo dei gas fluorurati e le attività di controllo fughe.
In dettaglio:
Categorie Operatori regolamento 303/2008
Attività di recupero e di riciclo
- vanno effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.
Le attività vanno annotate nel libretto di impianto.
Controlli di fughe
- Controllo annuale per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg.
- Controllo semestrale per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg.
- La ricerca della fuga deve avvenire con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l’impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l’impianto spento.
- Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
- I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto