Nuovo decreto f gas 2019: cosa cambia? – Il nuovo D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 pubblicato sulla gazzetta ufficiale rende noto il nuovo Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra.
Il nuovo D.P.R. da’ attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.
Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.
Quali sono le novità introdotte dal nuovo decreto f gas 2019: cosa cambia?
Sarà istituita una Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature contenenti tali gas, per permettere un maggiore controllo.
La Banca Dati per l’f gas sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti (come già si verifica per il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate).
Chi è obbligato alle segnalazioni alla Banca Dati per la Camera di Commercio?
Tutti gli Operatori di Settore che svolgono attività di:
- vendita di gas fluorurati ad effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas
- installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse
- interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate
- attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate
Le società esercenti hanno l’obbligo di dichiarazione entro 30 giorni dalla data di intervento.
Cosa devono comunicare le aziende operanti nel settore f gas secondo il nuovo decreto f gas 2019?
Le informazioni che le aziende operanti nel settore f gas dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono:
- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
- dati anagrafici dell’operatore;
- data e luogo in cui è avvenuta l’installazione;
- tipologia di apparecchiatura installata;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti nel corso dell’intervento di installazione, manutenzione o smantellamento;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate.
Tutto questo, a partire da quando?
Il D.P.R. 146/2018 stabilisce che le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunichino alla Banca Dati F-gas le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal 25 luglio 2019.
Cosa comporterà questo nuovo decreto f gas 2019 per gli operanti nel settore f gas?
Il nuovo decreto comporta l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il che equivale a: maggiori controlli e obbligo del patentino f gas
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