Con questo articolo si intende illustrare in sintesi quello che il vasto quadro normativo di riferimento nel quale si devono muovere ascensoristi e operatori del settore in genere.
Il riferimento legislativo principale in materia di ascensori è rappresentato dal DPR 30 aprile 1999 n.162, regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, successivamente modificato dal DPR 23/2017 per recepire la Direttiva UE 2014/33 UE che ha abrogato la direttiva 95/16/CE.
La Direttiva è nata allo scopo di armonizzare la legislazione degli stati membri del parlamento europeo per tutto quanto concerne ascensori e componenti di sicurezza.
Per quanto attiene il DPR 30 aprile 1999 n.162 l’ambito di applicazione del è relativo agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV.
Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
- gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
- gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
- gli elevatori di scenotecnica;
- gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
- gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro;
- i treni a cremagliera;
- gli ascensori da cantiere.
Oltre a tale riferimento legislativo, non va sicuramente tralasciato quanto sancito dal DM 37/2008 in materia di interventi di manutenzione o di ammodernamento di parti obsolete dei componenti degli ascensori .
Il decreto prevede l’obbligo da parte dell’impresa abilitata di consegnare al cliente dichiarazioni di conformità a riprova dell’esecuzione a regola d’arte degli interventi e del rispetto di quanto prescritto nelle normative tecniche.
Altro vasto quadro normativo è rappresentato dal mondo delle norme uni e precisamente:
• UNI 10411-1 “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;
• UNI 10411-2 “Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;
• UNI 10411-3 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1”;
• UNI 10411-4 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2”;
• UNI 10411-5 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non
conformi alla UNI EN 81-1”
• UNI 10411-6 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2”.
Infine in materie di ascensori non si può prescindere dalla conoscenza della UNI EN 81-80 “Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”.
La norma detta le prescrizioni per il miglioramento della sicurezza degli ascensori già esistenti con l’intento di innalzarne il livello di sicurezza ed adeguarli rispetto a quelli di recente costruzione.
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